Imposte dirette
10 Maggio 2024
Il decreto di riforma del regime impositivo delle imposte sui redditi prevede, in materia di reddito d’impresa, l’obiettivo di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali, allo scopo di eliminare i casi di doppio binario (civilistico e fiscale) e rivedere i casi di riallineamento.
L’art. 6, c. 1, lett. b) L. 9.08.2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) aveva delegato il Governo a razionalizzare e semplificare i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, nonché la limitazione dei possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti.
In applicazione di questa previsione, in un’ottica di semplificazione, il decreto di revisione del regime impositivo delle imposte sui redditi prevede, in materia di reddito d’impresa, l’obiettivo di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali, allo scopo di eliminare i casi di doppio binario e rivedere i casi di riallineamento. Si tratta, in buona sostanza, di un percorso già avviato con l’estensione del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83, c. 1 del Tuir, alle società che applicano i principi contabili nazionali, diverse dalle microimprese, operata con il D.L. 244/2016.
Mediante la modifica dell’attuale disciplina prevista nel Tuir, l’art. 10 del Decreto prevede variazioni finalizzate a eliminare il doppio binario per taluni disallineamenti temporanei. In particolare, è previsto quanto segue:
Le disposizioni sopra illustrate saranno generalmente applicabili dal periodo di imposta 2024 (ovvero il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023). Tuttavia, per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi (ex. artt. 92, c. 6 e 93 del Tuir), ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023, continueranno ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.
L’art. 11 del decreto disciplina le ipotesi di divergenze fra contabile e fiscale in sede di cambiamento dei principi contabili, ovvero:
In particolare:
Oltre a quanto sopra, è riconosciuta la possibilità di riallineare (ai fini Ires e Irap) le eventuali differenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle sopra citate operazioni. Per “divergenze tra valori contabili e valori fiscali” devono intendersi le differenze che dipendono dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, anche se preesistenti. Come già in passato, il riallineamento non sarà applicabile nei casi di divergenze strutturali, ovvero quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall’origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da norme che derogano la derivazione rafforzata.
In caso di riallineamento della totalità delle differenze positive e negative esistenti:
In caso di riallineamento per singole fattispecie (intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni che hanno la stessa natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché i singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali):
Le sopra citate disposizioni saranno applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2024.
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