Diritto privato, commerciale e amministrativo
25 Novembre 2024
L’azione revocatoria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi determina l’inefficacia del vincolo nei confronti del creditore revocante, ma non anche quella dei successivi atti di disposizione in favore dei terzi dei beni conferiti nel fondo (Cass. 6.11.2024, n. 28593).
La costituzione di fondo patrimoniale, analogamente ad altri istituti, quali il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c. o il conferimento di beni in trust, integra un negozio segregativo, istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti) e destinato, per volontà di legge, alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
Il conferimento di beni nel fondo patrimoniale, pertanto, non concreta una vicenda dispositivo-traslativa, ma comporta la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati a un peculiare regime di amministrazione e sottratti alla garanzia patrimoniale generica.