Procedure concorsuali
30 Settembre 2024
La curatela può opporsi all’ammissione al passivo di un credito fondato su un provvedimento giudiziale passato in giudicato, limitandosi a eccepire la revocabilità dello stesso o la sua simulazione o deve esperire opposizione di terzo in revocatoria?
Ai sensi dell’art. 95 L.F. (oggi art. 203 del Codice della crisi) il curatore ha la possibilità di paralizzare la richiesta di ammissione al passivo, sollevando eccezioni per fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione. La giurisprudenza ammette pacificamente che la curatela possa opporsi all’ammissione al passivo di un credito eccependo la revocabilità del credito o la sua simulazione, senza necessità di incardinare apposito giudizio di merito.
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata (Cass. 16.09.2024, n. 24753) su una particolare fattispecie di opposizione al passivo fallimentare, nella quale, a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c, la curatela aveva eccepito la revocabilità e la simulazione dello stesso (ai sensi degli artt. 67, 66 L.F. e 1414 c.c.), ritenendo che il credito derivasse da un accordo collusivo tra le parti. Il curatore, nel caso di specie, senza mettere in discussione la validità formale e l’efficacia del provvedimento monitorio, aveva dedotto che il decreto era stato frutto di un disegno fraudolento volto a pregiudicare le ragioni dei creditori.