Revisione e controllo
16 Ottobre 2020
Intervento del Mise a fronte del continuo differimento dei termini di efficacia delle disposizioni previste dal Codice della crisi d'impresa.
Come è noto, l’art. 379 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), attraverso la riformulazione dell’art. 2477 C.C., ha individuato i nuovi parametri dimensionali al superamento dei quali scatta l’obbligo per le Srl di nomina dell’organo di controllo. In forza dell’attuale dettato normativo, al di là delle altre previsioni, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
In forza del richiamo operato dall’art. 2543 C.C., le citate disposizioni si applicano anche in relazione alle società cooperative, con riferimento alla nomina del collegio sindacale.
L’efficacia della variazione normativa contenuta nel Codice della crisi è stata procrastinata nel tempo: la prima scadenza, prevista per il 16.12.2019, è stata successivamente prorogata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, per poi essere nuovamente posticipata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.
Da subito è parsa evidente l’anomala situazione creata in conseguenza del diverso comportamento assunto dalle imprese, molte delle quali, nel rispetto della norma originaria, hanno provveduto alla nomina dell’organo di controllo, accollandosi da subito i relativi oneri, al contrario delle altre situazioni nelle quali si è trascurato il termine, ma il cui comportamento è stato premiato per effetto delle proroghe.
In relazione a tale aspetto, sollecitato da un quesito posto dalle centrali cooperative, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, ha diffuso il parere 1.10.2020 dedicato alla possibilità di revoca degli organi di controllo in precedenza nominati, a seguito dell’intervenuta perdita del presupposto legislativo.
Secondo il Mise, numerose società avrebbero immediatamente adempiuto all’obbligo di nomina, ancorchè, per quanto emerso a posteriori, in concreto non vi fossero ancora tenute: alla luce di questo e per motivi di equità, non si ravvisano elementi ostativi all’applicazione del principio contenuto nell’art. 4, c. 1, lett. i) D.M. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca dall’incarico di revisione legale la sopravvenuta insussistenza del relativo obbligo, per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Sempre a parere del Ministero, se l’ente ha adempiuto all’obbligo mediante la nomina di un organo di controllo (collegio sindacale o organo monocratico), ancorchè la fattispecie in esame possa qualificarsi come giusta causa di revoca, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso, non si può procedere alla revoca se non nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2400 C.C., che statuisce la necessaria approvazione della delibera di revoca, con decreto del Tribunale e sentito l’interessato.