Revisione e controllo
19 Novembre 2024
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’avviso che contiene le norme riguardanti il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2025 (rispetto dei termini, veridicità delle dichiarazioni e della documentazione, possesso dei requisiti).
Anche quest’anno il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, ha reso pubblico l’Avviso “per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2025 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti”.
Sulla base delle suddette disposizioni gli iscritti nell’elenco 2024 dei revisori dei conti degli enti locali avranno tempo fino alle ore 12:00 del 16.12.2024 per comprovare il permanere dei requisiti richiesti dall’art. 3 D.M. Interno 15.02.2012, n. 23, pena la cancellazione dall’elenco.
L’adempimento dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, mediante accesso al sito Internet della Direzione centrale della finanza locale.
Al momento dell’accesso al sistema gli interessati troveranno tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione, con il numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali aggiornato in automatico.
Gli interessati dovranno, quindi, controllare la veridicità dei dati proposti dal sistema, confermando o rettificando gli stessi con le modalità indicate a video, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1.01.2024-30.11.2024 e successivamente completare la procedura (pulsante “chiudi domanda”).
Se la procedura è stata eseguita in modo corretto, entro le successive 12 ore, il revisore riceverà, dall’indirizzo PEC della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati, tenendo ben presente che solo il ricevimento della predetta comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
In caso di mancato ricevimento della PEC entro le 12 ore, è opportuno che il revisore contatti il competente Ufficio i cui riferimenti troverà indicati alla pagina Internet dedicata.
Il Ministero, che ha la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’elenco, per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco 2025, procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione, all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica.
Tale controllo sarà effettuato direttamente con le amministrazioni che detengono i dati dichiarati: in caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una nota tramite PEC per richiedere la documentazione che dimostri quanto in precedenza autocertificato. Nel caso in cui il revisore non risponda entro il termine (perentorio) di 15 giorni dalla trasmissione della PEC, l’Amministrazione procederà alla cancellazione dall’elenco. Allo stesso modo verrà cancellato dall’elenco l’iscritto che abbia dichiarato dati e requisiti non accertati, incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia svolti presso enti diversi da quelli richiesti.
Una volta confermato il mantenimento dell’iscrizione anche nell’elenco per il 2025, il revisore sarà tenuto, entro il termine del 30.04.2025, a versare il contributo annuo di 25 euro, utilizzando esclusivamente l’avviso PagoPA, trasmesso via PEC e scaricabile dalla propria area riservata.