Revisione e controllo
04 Dicembre 2024
La circolare della Ragioneria generale dello Stato 12.11.2024, n. 37 fornisce informazioni dettagliate riguardo al regime transitorio per potersi iscrivere nell’elenco dei revisori della sostenibilità nell’ambito del Registro dei revisori legali.
Il D.Lgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva UE 2022/2464, denominata Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD), ha di fatto aumentato gradualmente la platea delle aziende che saranno obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità, il quale dovrà essere, di conseguenza, sottoposto a revisione da parte di un revisore legale (c.d. “revisore della sostenibilità”).
L’art. 18 D.Lgs. 125/2024 ha introdotto delle deroghe al regime ordinario con riguardo al tirocinio ed all’esame di abilitazione per diventare revisori della sostenibilità; i revisori legali iscritti nel Registro dei revisori legali entro il 1.01.2026 saranno automaticamente considerati abilitati per il rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione però che abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e abbiano presentato la relativa domanda di abilitazione secondo quanto disposto dall’art. 6, c. 1-bis D.Lgs. 39/2010. Quest’ultima norma prevede l’emanazione di un decreto MEF, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione. Quindi i contenuti della domanda di abilitazione rimangono ancora da definire, anche in maniera urgente.
In particolare, ai fini della maturazione dei 5 crediti annuali formativi sulla rendicontazione della sostenibilità, sono da considerare validi i corsi frequentati dai revisori nel corso del 2024 (anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024) concernenti le materie del gruppo D) contenute nell’attuale programma formativo 2024, adottato con determina della Ragioneria generale dello Stato del 29.01.2024.
Giova ricordare le materie non caratterizzanti la revisione legale, per le quali bisogna maturare i crediti formativi:
– principi di rendicontazione di sostenibilità;
– principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
– esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
– doppia materialità e casi operativi;
– tassonomia della sostenibilità;
– Exposure Draft dell’ISSA 5000;
– principio professionale AA 1000 della Fondazione Accountability;
– analisi di sostenibilità;
– Due Process nella sostenibilità;
– GRI e principi professionali di riferimento.
La circolare n. 37/2024, inoltre, chiarisce che tali argomenti sono caratterizzanti per gli obblighi formativi sulla rendicontazione della sostenibilità e quindi validi per maturare i 5 crediti abilitanti richiesti. Quindi, per le richieste di abilitazione presentate nel 2025 saranno validi anche i crediti maturati nel corso del 2024, anche se precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024 (ossia prima del 25.09.2024), però non sarà possibile cumulare i 5 crediti parzialmente maturati nel 2024 e nel 2025.
A margine di quanto esposto, è importante sottolineare che dall’anno seguente a quello di abilitazione a revisore della sostenibilità, i revisori dovranno ottenere ogni anno 25 crediti formativi, di cui 10 dovranno riguardare la revisione legale e altri 10 in maniera specifica la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.