Estero
17 Dicembre 2024
Con la circolare n. 25/D/2024 le Dogane analizzano le regolarizzazioni a posteriori delle dichiarazioni doganali errate e la revisione delle stesse su istanza di parte.
Con la circolare 10.12.2024, n. 25/D le Dogane forniscono alcuni orientamenti circa la regolarizzazione delle procedure doganali. Una violazione dei doveri o di altri obblighi previsti dalla normativa doganale non deve essere necessariamente considerata intenzionale, come, ad esempio, lo è il caso di comportamenti reiterati che ignorino regole note o che avrebbero dovuto essere tali (basandosi sull’esperienza dell’operatore, sulla chiarezza della normativa, ecc.).
Esistono, pertanto, istituti volti a correggere errori commessi in sede di dichiarazioni doganali. L’istituto della revisione della dichiarazione consiste nella facoltà della parte, prevista dal codice doganale unionale (art. 173 CDU), di modificare la dichiarazione doganale accettata dalla dogana.
La parte può esercitare le facoltà di modifica entro 3 anni dalla data di accettazione della dichiarazione che intende rettificare. Tale facoltà è prevista al fine di consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi con particolare riferimento a quelli di cui all’art. 15, par. 2, lett. a) e b) CDU, riguardanti l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione. Le richieste di modifica della dichiarazione possono comportare o meno il pagamento di ulteriori diritti di confine, ovvero la richiesta di uno sgravio o rimborso degli stessi.
L’art. 40 DNC, conformemente all’art. 173 CDU, prevede la possibilità di correzione di errori e/o inesattezze su istanza del dichiarante. La presenza di errori o inesattezze sulla dichiarazione in dogana non è riconducibile all’ipotesi di dichiarazione infedele prevista dall’art. 79, il cui presupposto è l’intenzionalità, a maggior ragione nel caso di errori o inesattezze che il dichiarante chiede spontaneamente di correggere ed a prescindere dall’importo dei diritti di confine che la parte intende pagare nell’ambito della revisione.
Resta inteso che la modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale. Tale condizione ostativa si riferisce ai casi in cui la modifica comporti l’inclusione di quantità di merci non indicate nella originaria dichiarazione in dogana. Di conseguenza, nel caso di merce non riferibile all’originaria dichiarazione in dogana, la parte dovrà procedere alla regolarizzazione a posteriori con la presentazione di una nuova dichiarazione doganale. Al riguardo, si precisa che la modifica di articoli già presenti nell’originaria dichiarazione (cambio codice TARIC/cambio di origine/ecc.), anche se tali modifiche comportino l’eventuale creazione di nuovi e diversi articoli rispetto agli originari, rientra nelle fattispecie di correzioni possibili nell’ambito della revisione della dichiarazione.
La richiesta di modifica della dichiarazione è soggetta ad autorizzazione dell’Amministrazione doganale, ossia alla verifica preventiva:
– del rispetto della tempistica prevista per la modifica (termine triennale dalla data di accettazione);
– del riferimento alle merci oggetto della dichiarazione che si intende modificare;
– della corretta liquidazione dei diritti di confine, ove dovuti in conseguenza della modifica.
Si ricorda, infine, che la regolarizzazione non produce effetti qualora la persona interessata la effettui dopo la notifica dell’obbligazione doganale da parte dell’Amministrazione o dopo aver ricevuto comunicazione dell’intenzione della dogana di effettuare un controllo.