Diritto privato, commerciale e amministrativo
27 Maggio 2024
La convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno, se consolidata, può costituire nuovo elemento idoneo a revocare l’assegno divorzile anche se nella sentenza di divorzio era stata, al tempo, escluso l’apporto assistenziale del nuovo partner.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revisione dell’assegno divorzile (ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970) postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione della condizione economica delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento delle attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertata.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve riconoscersi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa (ai sensi dell’art. 5, c. 6) richiede alternativamente: