IVA
20 Gennaio 2025
In caso di acquisti intracomunitari, l'annotazione dell'operazione nel solo registro acquisti, senza integrazione dell'imposta, integra una violazione sostanziale sanzionabile.
Con l’ordinanza 6.12.2024, n. 31274 la Corte di Cassazione è intervenuta su un’interessante controversia Iva ribadendo che, in caso di reverse charge, l’annotazione dell’operazione nel solo registro degli acquisti e non anche nel registro delle vendite, integra una violazione “sostanziale” e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (ossia nella misura dal 100% al 200% dell’imposta).
Il fatto che l’Amministrazione Finanziaria disponga delle informazioni utili per accertare la sussistenza dei requisiti “sostanziali” legittimanti il diritto alla detrazione non esclude la sanzionabilità del contribuente. Con il recente intervento, dunque, la Suprema Corte conferma un precedente orientamento (ordinanza n. 9394/2021) in cui è stato affermato che dette registrazioni, anche nel caso di reverse charge, assolvono una funzione sostanziale e non meramente formale.