Negli ultimi anni, previa autorizzazione Ue, il legislatore nazionale ha esteso l’applicazione del reverse charge a diversi settori considerati a rischio, tra i quali ricordiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore ex art, 17, c. 6 lett. a);
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici ex art. 17, c. 6 lett. a-ter);
- cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo ex art. 17, c. 6 lett. b);
- cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale ex art. 17, c. 6 lett. c);
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ex art. 17, c. 6 lett. d-quater).