Fisco
11 Luglio 2023
La regola generale di scomporre l'operazione e la possibile semplificazione.
In presenza di un unico contratto di appalto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare. n. 14/E/2015, ha introdotto semplificazioni in tutti i casi in cui, a fronte di un unico contratto, l’impresa esegue, nell’ambito di un’attività avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lett. c), d), D.P.R. 380/2001, anche attività riconducibili a quelle di cui alla lett. a-ter) dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, installazione di impianti, ecc). In tali casi, è prevista l’applicazione dell’Iva con modalità ordinaria a tutto il corrispettivo, senza obbligo di differenziare i singoli importi.