Fisco
23 Agosto 2023
I servizi resi agli edifici dalle imprese di pulizia ai fini IVA sono generalmente assoggettati all’aliquota ordinaria che viene assolta attraverso il particolare regime dell'inversione contabile.
Sono attratte dal reverse charge (Agenzia delle Entrate, circ. 27.03.2015, n. 14/E) esclusivamente le imprese la cui attività è contraddistinta dai seguenti codici ATECO 2007:
Poiché dalla citata circolare 14/2015 non vengono richiamate, si devono ritenere escluse dal regime del reverse charge le imprese la cui attività è registrata con i seguenti codici ATECO:
Ai fini della fatturazione delle operazioni riguardanti i servizi di pulizia resi agli edifici da imprese operanti sotto i codici ATECO 81.21.00 e 81.22.02, occorre distinguere alcune situazioni che possono essere riassunte come segue.
Impresa emittente in regime ordinario o semplificato:
Impresa emittente in regime forfettario: non si applica l’Iva nei confronti di chiunque.
Riguardo alle citate regole, qualcosa cambia quando i servizi resi riguardano la sanificazione e disinfezione:
Impresa emittente in regime ordinario o semplificato:
Impresa emittente in regime forfettario: non si applica l’Iva nei confronti di chiunque.
Può capitare, infine, che i servizi da fatturare contemplino servizi misti, appartenenti cioè sia alla categoria delle pulizie, sia a quella delle sanificazioni. In tal caso, l’impresa dovrà distinguere i servizi applicando le casistiche previste per le singole tipologie. Se, invece, la fatturazione dovesse contenere un’indicazione unitaria, comprendendo in maniera indistinta i servizi di pulizia e quelli di sanificazione, il documento dovrà essere emesso rispettando le seguenti ipotesi:
Le imprese in regime forfettario, ovviamente, emetteranno la fattura nei confronti di chiunque senza applicare l’Iva.