Fisco

23 Agosto 2023

Reverse charge e fatturazione nelle imprese di pulizia

I servizi resi agli edifici dalle imprese di pulizia ai fini IVA sono generalmente assoggettati all’aliquota ordinaria che viene assolta attraverso il particolare regime dell'inversione contabile.

Sono attratte dal reverse charge (Agenzia delle Entrate, circ. 27.03.2015, n. 14/E) esclusivamente le imprese la cui attività è contraddistinta dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 81.21.00: pulizia generale non specializzata di edifici; pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini; pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi; pulizia di macchinari industriali; altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali;
  • 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici.

Poiché dalla citata circolare 14/2015 non vengono richiamate, si devono ritenere escluse dal regime del reverse charge le imprese la cui attività è registrata con i seguenti codici ATECO:

  • 81.22.01: attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;
  • 81.29.10: disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aerei, derattizzazione e servizi di fumigazione;
  • 37.00.00: raccolta e depurazione delle acque di scarico (spurgo delle fosse biologiche, dei tombini, ecc.);
  • 81.29.91: pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;
  • 81.29.99: altre attività di pulizia n.c.a. (pulizia e manutenzione di piscine, treni, autobus, aeroplani, cisterne per trasporti su strada o marittimi,ecc.).

Ai fini della fatturazione delle operazioni riguardanti i servizi di pulizia resi agli edifici da imprese operanti sotto i codici ATECO 81.21.00 e 81.22.02, occorre distinguere alcune situazioni che possono essere riassunte come segue.

Impresa emittente in regime ordinario o semplificato:

  • la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto Iva: si applica il reverse charge;
  • la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto pubblico per ambito istituzionale: si applica lo split payment;
  • la fattura emessa nei confronti di un soggetto pubblico per ambito commerciale: si applica il reverse charge;
  • la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto privato: si addebita l’Iva;

Impresa emittente in regime forfettario: non si applica l’Iva nei confronti di chiunque.

Riguardo alle citate regole, qualcosa cambia quando i servizi resi riguardano la sanificazione e disinfezione:

Impresa emittente in regime ordinario o semplificato:

  • la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto Iva: si addebita l’Iva;
  • la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto pubblico, sia per ambito istituzionale, sia per ambito commerciale: si applica lo split payment;
  • la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto privato: si addebita l’Iva;

Impresa emittente in regime forfettario: non si applica l’Iva nei confronti di chiunque.

Può capitare, infine, che i servizi da fatturare contemplino servizi misti, appartenenti cioè sia alla categoria delle pulizie, sia a quella delle sanificazioni. In tal caso, l’impresa dovrà distinguere i servizi applicando le casistiche previste per le singole tipologie. Se, invece, la fatturazione dovesse contenere un’indicazione unitaria, comprendendo in maniera indistinta i servizi di pulizia e quelli di sanificazione, il documento dovrà essere emesso rispettando le seguenti ipotesi:

  • nei confronti di soggetto Iva o di soggetto privato: applicando l’Iva;
  • nei confronti di soggetto pubblico: applicando lo split payment.

Le imprese in regime forfettario, ovviamente, emetteranno la fattura nei confronti di chiunque senza applicare l’Iva.

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