Amministrazione e bilancio

15 Ottobre 2024

Reverse charge dell'edile forfetario

Il regime forfetario prevale sul reverse charge: l’edile forfetario che emette fattura lo farà senza applicare l’Iva ai sensi del regime forfetario, mentre il forfetario che riceve fattura in reverse charge dovrà integrare l’Iva e versarla.

L’edile forfetario che si appresta a emettere fattura (elettronica) per lavori edili in subappalto, per i quali normalmente, ossia se adottasse un regime contabile “ordinario”, dovrebbe applicare il meccanismo del reverse charge (art. 17, lett. a) D.P.R. 633/1972), dovrà invece emettere fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, c. 58 L. 190/2014 “regime forfetario”. Questo perché il regime forfetario prevale sul reverse charge. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2015 che, al paragrafo 7, ha proprio trattato il rapporto tra reverse charge e regime forfetario, richiamando anche la precedente circolare n. 31/E/2006 che trattava lo stesso rapporto, ma con riferimento al vecchio regime dei minimi in franchigia (ex art. 32-bis D.P.R. 633/1972).

Il contribuente in contabilità semplificata o ordinaria che riceve lavori edili o di pulizia o demolizioni o altri lavori che ordinariamente andrebbero in reverse charge e per i quali quindi si dovrebbe integrare l’Iva, se il prestatore è nel regime forfetario (L. 190/2014) emetterà fattura in franchigia da Iva; quindi, non si applicherà il regime di reverse charge e il committente non dovrà integrarla. Infatti, in questo caso, il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che, in base al disposto normativo, per tali operazioni l’imposta non deve essere versata.

Ponendosi invece nel caso opposto, ossia il contribuente forfetario che riceve una fattura in reverse charge, il forfetario committente dovrà assolvere l’Iva secondo il meccanismo del reverse charge e, quindi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Questo versamento dell’Iva non implicherà poi, tuttavia, la necessità di predisporre una dichiarazione Iva da parte del forfetario, poiché è espressamente esonerato dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, come si può leggere anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate: tali contribuenti non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, tuttavia hanno l’obbligo di:

– numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

– certificare i corrispettivi;

– integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

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