IVA
24 Dicembre 2024
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 18.12.2024, n. 266, ha ribadito che gli aggiustamenti di prezzo assumono rilevanza ai fini Iva quando risulta la volontà delle parti di modificare il corrispettivo originariamente pattuito per la transazione intercompany.
Gli aggiustamenti di prezzo (c.d. “transfer pricing adjustment”) assumono rilevanza ai fini Iva quando, in base a specifiche clausole contrattuali, risulta la volontà delle parti di modificare, in aumento o in diminuzione, il corrispettivo originariamente pattuito per la transazione intercompany. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 18.12.2024, n. 266.
Com’è noto l’obiettivo delle politiche di c.d. “transfer princing” è quello di permettere una corretta allocazione a livello globale del reddito tra le imprese di un gruppo multinazionale che sono localizzate in Stati diversi, quando scambiano tra di loro beni e/o servizi. Ai fini delle imposte dirette (ex art. 110, c. 7 del Tuir) il prezzo delle transazioni deve essere conforme al c.d. “valore normale” (ovvero al prezzo che applicherebbero imprese indipendenti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili).