IVA

24 Dicembre 2024

Rettifica da transfer pricing rilevante se ha natura di corrispettivo

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 18.12.2024, n. 266, ha ribadito che gli aggiustamenti di prezzo assumono rilevanza ai fini Iva quando risulta la volontà delle parti di modificare il corrispettivo originariamente pattuito per la transazione intercompany.

Gli aggiustamenti di prezzo (c.d. “transfer pricing adjustment”) assumono rilevanza ai fini Iva quando, in base a specifiche clausole contrattuali, risulta la volontà delle parti di modificare, in aumento o in diminuzione, il corrispettivo originariamente pattuito per la transazione intercompany. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 18.12.2024, n. 266.

Com’è noto l’obiettivo delle politiche di c.d. “transfer princing” è quello di permettere una corretta allocazione a livello globale del reddito tra le imprese di un gruppo multinazionale che sono localizzate in Stati diversi, quando scambiano tra di loro beni e/o servizi. Ai fini delle imposte dirette (ex art. 110, c. 7 del Tuir) il prezzo delle transazioni deve essere conforme al c.d. “valore normale” (ovvero al prezzo che applicherebbero imprese indipendenti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili).

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits