Immobiliare
18 Settembre 2024
L’Amministrazione Finanziaria deve dare adeguato conto delle ragioni poste alla base di un’eventuale rettifica dei vani dell’immobile.
In materia di motivazione degli atti impositivi, gli interventi della giurisprudenza risultano notoriamente dirimenti in ordine alla definizione del contenuto che devono assumere le argomentazioni erariali, poste alla base di recuperi e rilievi eventualmente formulati.
Segnatamente alla ricostruzione e ridefinizione degli obblighi catastali, la Cassazione ha statuito che, nel caso in cui l’attribuzione della rendita catastale sia stata determinata conseguentemente alla dichiarazione presentata dal contribuente fruendo della c.d. “procedura DOCFA”, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, in ipotesi di rettifica e/o contestazione del numero dei vani catastali dichiarati, non è integralmente soddisfatto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 26.06.2024, n. 17624).
La determinazione del vano utilmente valutabile, idoneo a incidere sia sulla classe che sulla rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati di carattere fattuale che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano.