Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Settembre 2020
Esclusa la restituzione della disoccupazione all'Inps se alla pronuncia che ricostituiva il rapporto ex tunc non è stata data effettiva esecuzione.
Come noto, l’evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l’involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quell’inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (in questo senso Corte Costituzionale 16.07.1968, n. 103). La sua funzione, quindi, è fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione dell’art. 38, c. 2 della Costituzione.
La domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina di per sé lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, senza che incida la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento. Solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto del reintegro, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti; allo stesso modo, non potranno essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970. Non può legittimare, invece, la richiesta di restituzione delle somme percepite dall’Inps il fatto che, in presenza di una sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, sia intervenuta tra le parti una transazione che prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la regolarizzazione previdenziale e l’erogazione di un importo a titolo di danno non patrimoniale.
Diversamente opinando, non spetterebbe l’indennità di disoccupazione ogniqualvolta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo, oppure ogniqualvolta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra.
Di conseguenza, non può ritenersi idonea a escludere l’indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l’effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 17793/2020.