Società e contratti

14 Settembre 2024

Responsabilità solidale esclusa nei trasferimenti di imprese in crisi

Il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario ha previsto l’estromissione della responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda, qualora la cessione sia avvenuta nell’ambito delle procedure regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024) ha modificato il comma 5-bis dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997, prevedendo l’esclusione della responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda, qualora la cessione sia avvenuta nell’ambito delle procedure già previste dalla legge fallimentare e ora regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Disciplina – L’art. 14 D.Lgs. 472/1997 prevede che colui che acquista l’azienda è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei 2 precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione e alle violazioni già contestate e alle sanzioni già irrogate, nello stesso periodo, anche se commesse in epoca anteriore.

La norma, comunque, introduce 2 importanti limitazioni: la prima riguardante la circostanza che si riconosce al cessionario il beneficio della previa escussione del cedente; la seconda relativa alla limitazione della responsabilità solidale del cessionario al valore dell’azienda o del ramo di essa acquisito.

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