Società e contratti
31 Dicembre 2024
Per le obbligazioni contratte dal consorzio risponde solo questo e non i consorziati ex art. 2615 c.c.
La vexata quaestio della responsabilità solidale dei soci della società consortile, costituita per l’esecuzione dell’appalto per le obbligazioni contratte da quest’ultima, è un tema tutt’ora aperto.
Giurisprudenza e dottrina, infatti, hanno dato soluzioni diverse alla questione sulla scorta di considerazioni inerenti alla natura della società consortile e alla possibilità, in considerazione dello scopo consortile da essa perseguito, di derogare, anche in assenza di un’espressa previsione legislativa, alle norme previste con riguardo al tipo sociale con il quale è stata costituita la società consortile, e, in particolare, al principio dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali per il quale si esclude che dei debiti contratti dalla società possano essere chiamati a rispondere i suoi soci.
Nell’ambito di tale dibattito la Suprema Corte, nella sentenza n. 18113/2003, ha enunciato il principio secondo cui non è corretto affermare, in termini generali, la prevalenza della causa consortile sulle regole di struttura proprie del tipo societario cui le parti hanno fatto riferimento.
Siffatta affermazione rischierebbe di smarrire il senso stesso della novità legislativa a suo tempo introdotta dal citato art. 2615-ter c.c., che ha mirato ad ampliare la possibilità di scelta degli strumenti normativi a disposizione di consorziati, consentendo loro di avvalersi delle regole proprie di uno dei possibili tipi societari nei quali lo scopo consortile può essere calato, atteso che quel che rileva, nella possibilità attribuita alle parti di perseguire scopi consortili attraverso società costituite secondo modelli legali tipici, è proprio l’adozione di questi modelli come insieme di regole di riferimento da applicare alla sottostante realtà consortile.