Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Febbraio 2025
Se una società viene cancellata dal Registro delle Imprese, l’Amministrazione Finanziaria può basarsi sulle risultanze dell’accertamento effettuato nei confronti della società, nonché sull’esito di eventuali contenziosi legati a tale accertamento.
L’Amministrazione Finanziaria, in caso di cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, può basarsi sulle risultanze dell’accertamento effettuato nei confronti della società, nonché sull’esito di eventuali contenziosi legati a tale accertamento. Tuttavia, per poter perseguire i soci in relazione ai debiti fiscali residui, è necessario un procedimento autonomo e motivato, che tenga conto della loro responsabilità patrimoniale nei limiti previsti dalla legge. È questa l’importante precisazione espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 12.02.2025, n. 3625.
Preliminarmente può essere opportuno ricordare che:
– ai sensi dell’art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società (ex art. 2495 c.c.) ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. Questa norma consente quindi la notifica di atti di accertamento (avvisi di accertamento e di liquidazione), di riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere) e del contenzioso (ricorsi, appelli) nei confronti del soggetto estinto;