Revisione e controllo
02 Luglio 2024
Nell’ambito dei giudizi di responsabilità per mancanza o inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il revisore ha ruolo particolarmente delicato.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza, II Sezione penale, 22.04.2024, n. 1070, ha affrontato, tra l’altro, il tema del reato di false comunicazioni sociali e dei criteri per l’attribuzione della responsabilità ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti (componenti del Consiglio di Amministrazione, Dirigenti, Manager etc.), nonché del revisore legale.
Nella vicenda in esame, era emerso il fenomeno del c.d. management override ovvero la sistematica violazione e aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e modello organizzativo tanto che, qualsiasi modello seppur adeguato ed efficacemente attuato, non avrebbe comunque evitato comportamento elusivi e manipolatori come quelli contestati.
In conclusione, le frodi perpetrate negli anni e oggetto di manipolazione contabile erano state frutto non della mancata adozione del modello, bensì di una serie di comportamenti fraudolenti posti in essere da pochi manager, non evitabili né prevedibili, scoperti a seguito di segnalazione anonima. Per queste ragioni, il Tribunale ha escluso la sussistenza della responsabilità della società ex art. 66 D.Lgs. 231/2001 per insussistenza dell’illecito amministrativo contestato.