Diritto privato, commerciale e amministrativo
02 Dicembre 2024
La Cassazione ha escluso la responsabilità professionale nel caso in cui il presunto errore del professionista sia stato poi sconfessato da un orientamento giurisprudenziale differente o il procedimento instaurato dallo stesso non sarebbe stato accolto o sia stato erroneamente ritenuto inutile.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la valutazione di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa od omessa, non potendo comunque l’avvocato garantire l’esito favorevole (essendo un’obbligazione di mezzi e non di risultato). Detto principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve indagare la conseguenza dannosa, per il cliente, dell’attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata effettuata.
Tale giudizio si svolge secondo il principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l’omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto che, in questa materia, occorre distinguere fra l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse a evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si deve verificare, quale conseguenza dell’omissione, nell’altra il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio che il cliente avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.