Diritto privato, commerciale e amministrativo

29 Luglio 2024

Responsabilità medica e consenso informato

Il mancato rilascio del consenso informato da parte del paziente all’intervento chirurgico può comportare una responsabilità medica suscettibile di risarcimento del danno subito? La giurisprudenza distingue le differenti ipotesi, configurando i possibili danni risarcibili.

Il consenso informato è una procedura fondamentale da svolgersi prima di ogni intervento sanitario, con cui l’operatore sanitario informa il paziente su rischi, benefici o alternative di una determinata procedura. Il paziente deve essere in grado di decidere volontariamente se sottoporsi o meno all’intervento e il consenso informato rappresenta un obbligo sia etico che legale dei medici imposto dall’art. 32 della Costituzione ai sensi del quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il processo di acquisizione del consenso informato è disciplinato dalla L. 219/2017 e necessita della forma scritta.

Cosa accade se il chirurgo opera senza aver fornito le necessarie informazioni al paziente? La Suprema Corte, con ordinanza 4.07.2024, n. 18332, ha distinto le varie ipotesi, accordando o meno un risarcimento del danno sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria) sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) a seconda dei casi:

  • presenza di un danno iatrogeno (quando l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute) in un’ipotesi di consenso presunto (può presumersi che se correttamente informato il paziente avrebbe prestato il suo consenso), in tali casi è risarcibile il solo danno alla salute nella sua duplice componente relazionale e morale conseguente alla non corretta esecuzione colposa;

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