Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Novembre 2024
In caso di avvenuto esercizio dell’autotutela tributaria la responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari è limitata alle sole ipotesi in cui sussista il dolo.
Con la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente il legislatore ha introdotto una norma speciale in deroga a quella generale contenuta nelle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, con la quale ha stabilito che in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela tributaria la responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari è limitata alle sole ipotesi in cui sussista il dolo.
Come è noto, la legge di Bilancio dello scorso anno ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.07.2000, n. 212) la nuova disciplina riguardante l’esercizio del potere di autotutela tributaria (artt. 10-quater e 10-quinques) distinguendo e disciplinando le ipotesi di autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa.
La stessa legge, intervenendo in tema di contenzioso tributario, nell’aggiornare gli atti impugnabili, all’art. 19 D.Lgs. 546/1992 ha aggiunto le lett. g-bis) e g-ter), rispettivamente: “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212” e “il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212”, stabilendo, altresì, che il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui alla predetta lettera g-bis), “(…) può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda (…) di autotutela (…)”.