Amministrazione e bilancio
05 Agosto 2024
Il dovere di identificazione del beneficiario dell’assegno è soddisfatto con il controllo di un documento identificativo (passaporto, carta d’identità o patente) e non può essere imposta alla banca una regola di condotta che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti.
L’art. 43, c. 2 R.D. 1736/1933 (“legge assegni”) prevede che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.
La giurisprudenza (Cass. S.U. 12477/2018) ha chiarito che la menzionata norma si applica anche all’assegno circolare, all’assegno bancario libero della Banca d’Italia ed all’assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
L’espressione “colui che paga” adoperata dall’art. cit. si riferisce non solo alla banca trattaria (o all’emittente nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento.