Amministrazione e bilancio
20 Luglio 2024
L’art. 2 D.Lgs. 209/2023, in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (L. 9.08.2023, n. 111) introduce 2 diversi parametri ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche.
Modifiche normative – La precedente formulazione dell’art. 73, c. 3 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 in vigore sino al 31.12.2023, considerava residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, avessero nel territorio dello Stato: la sede legale, oppure la sede dell’amministrazione, oppure l’oggetto principale.
Con la riforma sono stati soppressi i riferimenti alla sede dell’amministrazione e all’oggetto sociale. L’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 prevede, a partire dal 1.01.2024, che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
Sede di direzione effettiva – La definizione è contenuta nel nuovo testo dell’art. 73 del Tuir secondo cui per direzione effettiva si intende il luogo ove si realizza la “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”. Essa rappresenta derivazione di quanto richiamato dai Trattati Internazionali contro le doppie imposizioni ove il criterio della sede effettiva costituisce il primo elemento per risolvere situazioni di doppia imposizione fiscale. Per la Giurisprudenza comunitaria la sede effettiva è identificata nel luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima. Ad esempio, si tratta delle decisioni riguardanti:
Gestione ordinaria in via principale – L’altro criterio introdotto dal Legislatore al novellato art. 73, c. 3, di natura residuale ma estremamente innovativo rispetto ai precedenti, ha per oggetto la “gestione ordinaria in via principale”, intesa quale “insieme d’attività volte alla sua continua e coordinata gestione”.
La Relazione illustrativa al decreto sottolinea come l’espressione «… “in via principale” consente di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all’imposizione quando solo una parte di tali attività si svolge nel territorio dello Stato e quindi può, se del caso, esistere una stabile organizzazione…».
A titolo esemplificativo, l’effettiva conduzione aziendale di titolo amministrativo/contabile, che scongiurerebbe presumibilmente contestazioni concernenti profili di esterovestizione dell’ente giuridico, andrebbe ravvisata nei casi in cui vengono espletati fuori dal territorio nazionale: