Imposte dirette

20 Novembre 2024

Residenza fiscale, il criterio territoriale della gestione ordinaria

Lo svolgimento in via prevalente dell’attività di gestione ordinaria in Italia consentirà senza equivoci di attribuire lo status di società fiscalmente residente con l’universale collegamento a tutti i redditi ovunque prodotti.

In ordine al criterio della gestione ordinaria in via principale, già per Assonime il legislatore delegato ha proceduto a sostituire il criterio dell’oggetto principale allo scopo di ridimensionare le criticità che avevano portato in taluni casi a ritenere radicabile la residenza in Italia delle holding estere per il fatto di possedere prevalentemente partecipazioni in società nazionali.

L’oggetto principale era infatti alla base della localizzazione in Italia degli enti che detenevano in prevalenza asset partecipativi e immobiliari nel territorio dello Stato. Nonostante, anche prima della recente riforma, venisse condiviso dalla dottrina che non potesse bastare, per adottare il principio della mondialità del reddito nei confronti degli enti, il possesso dei beni in Italia, in quanto la mera rilevazione statica della detenzione dei beni non consentiva di ritenere recuperato il paradigma “dell’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente”; tuttavia, il luogo di principale localizzazione dei beni non veniva considerato irrilevante, ma un indizio molto rilevante per desumere il luogo di svolgimento dell’attività.

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