IVA

16 Marzo 2024

Requisiti per accedere al rimborso dell’Iva

In caso di imposta indebitamente versata all’erario, la richiesta di rimborso dell’Iva può essere effettuata solo dal cedente/prestatore, con obbligo di restituzione al cliente dell’imposta addebitata in fattura.

La disciplina del rimborso dell’Iva indebitamente versata all’erario è normata dall’art. 30-ter D.P.R. 633/1972; occorre presentare una domanda di restituzione dell’imposta non dovuta entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta, accertata in via definitiva dall’Amministrazione Finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

La domanda di rimborso dell’Iva può esser presentata, in alternativa, dal cessionario/committente che ha pagato l’Iva alla controparte? Con l’istanza di interpello 11.03.2024, n. 66 l’Agenzia affronta la questione, rispondendo ad una società (Alfa) che, negli anni 2016 e 2017, si è avvalsa dei servizi di logistica della società Beta, scontando l’Iva in misura ordinaria.
Durante una verifica fiscale il rapporto instaurato tra le parti è stato riqualificato come un contratto di somministrazione lavoro, invece che un contratto di appalto per servizi: conseguentemente, le fatture emesse nel periodo non avrebbero dovuto essere assoggettata ad Iva. Inoltre, la società Beta è attualmente soggetta a procedura concorsuale.

La società istante (Alfa) ha aderito alla tregua fiscale introdotta con L. 29.12.2022, n. 197, riversando le somme accertate, corrispondenti all’Iva esposta sulle fatture ricevute per gli anni in questione (non detraibile); pertanto, chiede all’Agenzia delle Entrate la possibilità di presentare istanza di rimborso della maggiore Iva versata, visto che la società Beta (soggetta a procedura concorsuale) non emetterà alcuna nota di variazione, né rimborserà ad Alfa l’Iva a suo tempo corrisposta.

Nel rispondere al contribuente l’Agenzia ricorda che, per motivi di cautela fiscale ed evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’Iva indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cliente della medesima somma da lui versata.

Sul punto recentemente la Cassazione (sentenza 26.05.2023, n. 14838) ha chiarito che l’Iva indebitamente corrisposta in base al rapporto civilistico di rivalsa non può essere oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in base al rapporto di imposta che lega emittente ed Erario, posto che il soggetto obbligato al pagamento della imposta non coincide con il soggetto obbligato in rivalsa” (Cass., Sez. V, sent. 26.08.2015, n. 17173).

Ne deriva che la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta, può essere presentata solo dalla società Beta (soggetto obbligato al pagamento dell’imposta), entro il termine decadenziale di due anni dalla restituzione ad Alfa dell’imposta indebitamente applicata. L’istante (soggetto obbligato in rivalsa) ha solo la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva non dovuta al cedente/prestatore ricorrendo, ove necessario, all’ordinaria giurisdizione civilistica mediante un’insinuazione, anche tardiva, al passivo fallimentare, non potendo ricorre ad altri istituti contemplati dalla disciplina Iva.

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