Diritto privato, commerciale e amministrativo
07 Dicembre 2024
La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma regionale che prescrive la residenza sul territorio ai fini della qualifica.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2024 dichiara illegittima la legge regionale umbra che richiede la residenza in Umbria per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea.
La Corte ritiene che tale requisito sia in violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione, limitando la concorrenza e contravvenendo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. La decisione si basa su precedenti giurisprudenziali che affermano la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e l’obbligo di uniformità nazionale nella disciplina delle professioni. La Corte considera la residenza un requisito sproporzionato e irragionevole rispetto all’obiettivo di garantire la conoscenza del territorio.
La norma al centro della pronuncia è l’art. 6, c. 1, lett. i), della legge della Regione Umbria 14.06.1994, n. 17, che prevede il requisito della residenza in un Comune della Regione per poter accedere al ruolo di conducente di taxi e NCC (noleggio con conducente). La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, afferma che la tutela della concorrenza rappresenta un limite all’esercizio della potestà legislativa regionale, sia prima che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.