Altre imposte indirette e altri tributi

25 Maggio 2024

Requisiti per l’esenzione nella successione delle società semplici

In caso di successione mortis causa nelle quote di una società semplice, l’esenzione fiscale dal versamento dell’imposta di successione sussiste soltanto nel caso in cui esista e prosegua un’attività d’impresa (CGT Piemonte, sent. n. 445/2/2023).

Preliminarmente può essere opportuno ricordare che l’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione in caso di trasferimento gratuito(mortis causa o inter vivos) di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente. In particolare, il trasferimento di partecipazioni è esente dall’imposta a condizione che:

  • il donatario acquisisca o integri il controllo della società (ex art. 2359, c. 1, n. 1, c.c.);
  • i beneficiari del trasferimento detengano il controllo sociale per almeno 5 anni dal trasferimento.

Nel caso in esame una contribuente ereditava il 99% delle quote di partecipazione in una società semplice (di mero godimento immobiliare) già detenuta prima del decesso in misura pari all’1%. In questo contesto veniva applicato il regime di esenzione dall’imposta di successione previsto dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 in considerazione dell’acquisizione del controllo della società. Tuttavia, secondo l’Ufficio, in assenza di un’attività d’impresa (avendo il padre già chiuso la partiva Iva della società senza la presentazione di alcuna dichiarazione), l’esenzione non avrebbe dovuto essere applicata. Il collegio giudicante ha respinto il ricorso evidenziando che, in caso di successione delle quote di una società semplice, l’esenzione fiscale dal versamento dell’imposta di successione sussiste solo laddove esista e prosegua l’attività d’impresa.

La sentenza si segnala per il fatto di avere ribadito la funzione primaria della normativa prevista dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, che è quella di agevolare dal punto di vista fiscale i trasferimenti d’azienda e tutelare la prosecuzione dell’attività commerciale. L’interpretazione è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione prevista dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 presuppone non solo l’acquisizione del controllo della società e il suo mantenimento per almeno un quinquennio, ma anche l’esercizio dell’impresa da parte della società partecipata (Cassazione n. 6082/2023), con la conseguenza che la stessa non spetta in caso di donazione ai figli di quote di partecipazione al capitale di società di “mero godimento immobiliare”.

Per completezza sul tema si segnala che, nell’ambito del progetto di riforma fiscale, in attuazione dell’art. 10 L. 111/2023, il Consiglio dei Ministri del 9.04.2024 ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di successione e donazione. Tra i vari interventi, il decreto ha modificato l’art. 3, c. 4-ter del TUS, prevedendo:

  • ai fini della verifica del periodo di possesso quinquennale di altre quote sociali, la detenzione della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (dal tenore letterale la nuova norma dovrebbe applicarsi anche ai trasferimenti delle quote di società semplici);
  • per il trasferimento di partecipazioni possedute in società di capitali, il riconoscimento dell’esenzione anche quando il beneficiario dovesse integrare un controllo già esistente ai sensi dell’art. 2359, c.1, n. 1) c.c.

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