Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Aprile 2024
Con ordinanza 12.04.2024 n. 9937, la Corte di Cassazione, enfatizzando l’obbligo di repêchage, stabilisce che i datori di lavoro, prima di procedere con il licenziamento, debbano dimostrare l'assoluta inesistenza di altre mansioni disponibili.
Anche nel caso di licenziamento per inidoneità fisica o psichica la mancata valutazione di possibili mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore configura l’ipotesi di “difetto di giustificazione” e la conseguente l’applicazione dell’istituto della reintegra.
Con l’ordinanza n. 9937/2024 la Suprema Corte interviene, ancora una volta, sulla problematica del licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ed in particolare si sofferma sulla fattispecie dell’insussistenza del fatto. Questa ipotesi ricomprende, evidentemente, l’impossibilità di ricollocare il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione. Quando il datore di lavoro non dimostra di aver esplorato ogni possibile ipotesi di ricollocazione, il giudice applica sempre la tutela reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione circa la sussistenza, o meno, di una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti dì legittimità del recesso.
La Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi con riferimento al licenziamento di un dipendente risultato fisicamente inidoneo alla mansione. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo perché il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare impossibilità di repêchage. La Corte d’appello, respingendo il ricorso avverso la sentenza del Tribunale, si è allineata con il più recente orientamento giurisprudenziale che, di fatto, libera il lavoratore dall’onere di indicare nel ricorso le posizioni alternative cui avrebbe potuto venire adibito.