Società e contratti
07 Ottobre 2024
Sugli amministratori gravano, seppure ridotte per il primo biennio di attuazione, le pesanti sanzioni previste dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria. Sanzioni ridotte per egual periodo per le società di revisione e per i revisori della sostenibilità.
Sono gli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti e contenuti nel D.Lgs. 125/2024 di attuazione della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i soggetti sui quali grava la responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli artt. 3, 4, 5 e 7 (rendicontazione di sostenibilità individuale, consolidata e delle imprese di paesi terzi) siano fornite in conformità a quanto previsto dal decreto.
Secondo la nuova normativa, gli amministratori, nell’adempimento dei loro obblighi, agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza, mentre l’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.
L’art. 10 D.Lgs. 125/2024 stabilisce comunque che, per i 2 anni successivi alla sua entrata in vigore, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 193 D.Lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) applicate dalla Consob per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 154-ter, c. 1-quater D.Lgs. 58/1998, non possono eccedere l’importo di 150.000 euro.