ETS ed Enti non commerciali

05 Dicembre 2024

Rendicontazione del 5 per mille per gli enti del Terzo settore

La rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli ETS, beneficiari del contributo relativo al 5 per mille, in relazione alle spese coperte, è un adempimento che va sempre fatto, ma con modalità diverse a seconda dell’entità del contributo percepito.

Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.

Per gli enti percettori di un contributo inferiore a 20.000 euro, è possibile compilare la rendicontazione attraverso la modulistica (con relative linee guida) approvata con il precedente D.D. 22.09.2021 n. 488. Tale documento va poi semplicemente conservato per 10 anni, senza obbligo di trasmissione.

Per gli enti percettori di un contributo superiore a 20.000 euro, è stato pubblicato il D.D. 13.12.2022 n. 396 di adozione, ai sensi dell’art. 16, c. 1 D.P.C.M. 23.07.2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille. L’atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 22.09.2021 n. 488, che rimane in vigore solo per i percettori di un contributo inferiore a 20.000 euro. È stata infatti messa a disposizione una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti percettori di un contributo superiore a 20.000 euro, dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.

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