Coop

24 Maggio 2024

Relazione dei sindaci al bilancio delle cooperative

Un recente lavoro del Cndcec ha fatto sintesi sui controlli cui è chiamato il collegio sindacale nella fase di verifica dell’attività delle società cooperative, anche attraverso la presentazione di modelli di relazione all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio.

La relazione del collegio sindacale in ordine al bilancio di esercizio, nell’ambito delle società cooperative, assume in effetti una veste decisamente diversa rispetto all’analoga relazione stesa dall’organo di controllo nelle società c.d. “lucrative”.
Lo stesso Codice Civile, così come altre norme di tipo settoriale, rende infatti obbligatoria la segnalazione di alcune particolarità tipiche del settore cooperativo.

Ai sensi dell’art. 2545 c.c., gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono riferire, nelle proprie relazioni, rispetto ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Il collegio, quindi, oltre a relazionare sui controlli tipici della “verifica di legittimità”, dovrà riferire in ordine allo svolgimento di peculiari attività di verifica volte sia al riscontro dei criteri seguiti dagli amministratori nella gestione della cooperativa, in riferimento al perseguimento dello scopo mutualistico, che all’effettivo rispetto della condizione di prevalenza, desumibile dall’evidenza contabile dei relativi parametri in nota integrativa.

Nella propria relazione al bilancio, inoltre, l’organo di controllo è chiamato ad esporre in ordine alla regolarità delle determinazioni assunte dall’organo amministrativo con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, secondo quanto previsto dall’art. 2528 c.c., a garanzia quindi del principio della “porta aperta”, tipico del settore cooperativo.
In ossequio ai nuovi principi contabili OIC in materia di ristorni mutualistici (ci si riferisce in particolare agli “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”, pubblicati a giugno 2022), a decorrere dall’esercizio 2023 i sindaci sono chiamati a verificarne la corretta iscrizione contabile, tramite riscontro dallo statuto sociale e dal regolamento interno, dai quali occorre riscontrare la presenza di un obbligo, piuttosto che una mera facoltà, di attribuzione ai soci del ristorno.

In presenza di rapporti di prestito sociale tra la cooperativa e i propri soci, vale la pena ricordare, poi, l’insieme delle verifiche poste a carico del collegio sindacale che, in questo senso, è chiamato innanzitutto a riferire in ordine alla presenza di idonea clausola statutaria e al contenuto del regolamento a tale fine predisposto, oltre a che a verificare, secondo quanto previsto dalle disposizioni Banca d’Italia, il rispetto dei limiti previsti, in relazione al rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto, e la corretta esposizione, a cura degli amministratori nella nota integrativa al bilancio, dell’indice di struttura finanziaria.
Queste, in sintesi, le principali verifiche che l’organo di controllo è chiamato a svolgere nel proprio incarico svolto presso una società cooperativa, in aggiunta rispetto alle consuete verifiche previste per altre tipologie societarie.

Sul tema, si segnala il prezioso lavoro condotto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aggiornato a marzo 2024, che, nella parte iniziale, fornisce un’ampia panoramica delle disposizioni normative di riferimento, unitamente alle conseguenti azioni che l’organo di controllo deve porre in essere per il relativo riscontro. Sono, inoltre, offerti alcuni esempi di relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci, in relazione al processo di approvazione del bilancio di esercizio, nelle diverse ipotesi di incarico con attribuzione anche della revisione legale, ovvero di incarico della sola funzione di vigilanza, modelli che rappresentano senz’altro una guida efficace per riassumere le operazioni di controllo condotte.

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