Procedure concorsuali
18 Novembre 2024
Il terzo correttivo al Codice della crisi, previsto dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, ha reintrodotto la possibilità di applicare il cram down fiscale nel concordato preventivo in continuità, correggendo la stortura giuridica formatasi nella giurisprudenza dei Tribunali.
Il cram down fiscale è uno strumento giuridico che consente al tribunale di omologare un concordato preventivo anche in assenza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli Enti previdenziali. Tuttavia, la sua applicazione nel concordato in continuità ha generato dibattiti giurisprudenziali. Alcune pronunce in sede di omologa ne hanno infatti escluso l’utilizzo nell’ambito di questa fattispecie, determinandone così un’applicazione differente, in modo illogico, rispetto al concordato liquidatorio dove risultava pacificamente ammesso.
Il terzo correttivo al Codice della crisi, introdotto con il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, ha risolto questa problematica, riformulando l’art. 88 al fine di disciplinare nuovamente le condizioni di applicabilità del cram down fiscale.
Il comma 3 dispone che il tribunale possa omologare un concordato preventivo liquidatorio piegando il voto degli Enti per il raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 109, c. 2, se la proposta a loro offerta è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.