Immobiliare
26 Giugno 2024
La legge non disciplina il portierato, né alcun altro specifico servizio condominiale, e si limita a nominare la portineria per includerla fra le parti comuni insieme con locali ed impianti per servizi comuni (art. 1117 c.c.).
Per il servizio di portierato è importante individuare (qualora non vi provveda il regolamento condominiale) quale siano le maggioranze necessarie per l’istituzione e la soppressione (o variazione) dello stesso.
Com’è noto, accanto ad alcune maggioranze qualificate per specifici oggetti (metà, 2/3, 4/5 del valore dell’edificio), si pone come regola di chiusura il quorum generale di prima e seconda convocazione (rispettivamente 2/3 e 1/3 dei millesimi). Ma questo dato non può indurre alla conclusione che ogni atto diverso da quelli tipizzati per legge con le relative maggioranze speciali debba ricadere nella suddetta regola della maggioranza semplice.
Bisogna, in realtà, ricercare la natura dell’oggetto alla luce del discrimine fra atti di ordinaria amministrazione ed atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, questi ultimi poi riconducibili nelle categorie dei semplici atti straordinari, delle innovazioni, delle modifiche alle destinazioni d’uso.