IVA
24 Settembre 2024
Operazioni di triangolazione all’esportazione ai sensi dell’art. 8, c. 1 lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633: l’importanza della volontà delle parti di realizzare l’operazione triangolare sin dall’origine.
Nell’ambito delle triangolazioni Iva che coinvolgono 2 soggetti italiani e un cessionario finale extra-UE, il tema della disponibilità materiale dei beni può dar adito a contestazioni degli organi di controllo.
L’art. 146 della Direttiva 28.11.2006, n. 112, stabilisce che gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità. La richiamata disposizione Ue trova attuazione nell’ordinamento domestico all’art. 8, c. 1 lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che considera non imponibili “le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi”.
Nelle operazioni triangolari si realizzano 2 cessioni successive con 3 operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale; trattasi, peraltro, di cessioni oggetto di un solo trasporto.