IVA
15 Giugno 2024
Per regolarizzare le fatture riportanti l'errata indicazione della partita Iva della società in luogo di quella del Gruppo Iva sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, c. 8, lett. b) D.Lgs. 471/1997 (Ag. Entrate, interpello n. 128/2024).
Con la risposta all’interpello 3.06.2024, n. 128 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indicazione della propria partita Iva in luogo di quella del Gruppo Iva nelle fatture emesse e ricevute può essere sanata se, fermi i requisiti sostanziali, l’errore è dovuto alla tardiva presentazione della dichiarazione di inclusione.
Il caso riguarda un Gruppo Iva che, a marzo 2023, aveva acquisito il controllo “di diritto” della società Beta determinando l’instaurazione del vincolo finanziario, con inclusione nel regime dal 2024. La dichiarazione, prevista dall’art. 70-quater D.P.R. 633/1972, è stata presentata tardivamente, ossia oltre il termine di 90 giorni, avvalendosi della cd. “remissione in bonis”.
Pertanto, la società Beta risultava inclusa nel Gruppo Iva a partire dal 13.02.2024, ma con effetto dal 1.01.2024, essendo stata fino a tale giorno nell’impossibilità di inviare i flussi telematici relativi a corrispettivi e fatture di vendita con la partita Iva del Gruppo, nonché di ricevere le fatture di acquisto con la medesima partita Iva.