Agricoltura ed economia verde
09 Agosto 2024
Il Regolamento (UE) 2024/1143 introduce importanti novità nel sistema delle indicazioni geografiche. In questa notizia vengono delineati ambito di applicazione e obiettivi del nuovo impianto normativo.
Il Regolamento (UE) 2024/1143, pubblicato il 23.04.2024, ha modificato profondamente il sistema delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Il nuovo regolamento si applica dal 13.05.2024, mentre gli artt. 10, par. 4 e 5, 39, par. 1, e 45 si applicano a decorrere dal 1.01.2025.
Altresì, vengono modificati i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e viene abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012.
Come sopra citato e come indicato puntualmente all’art. 5, l’ambito di applicazione del nuovo dettato normativo coinvolge i vini, come definiti all’art. 2, par. 1, lett. a), le bevande spiritose, come definite all’art. 2, par. 1, lett. b), i prodotti agricoli, dove con tale espressione vengono compresi i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2024/1143, tranne i vini e le bevande spiritose.