Società e contratti

08 Luglio 2024

Registro delle Imprese, effetti processuali della cancellazione

La società, regolarmente costituita in un giudizio civile, qualora venga cancellata dal Registro delle Imprese potrà proseguire il giudizio o il medesimo dovrà essere riassunto nei confronti dei soci della stessa? La risposta della Suprema Corte con l’ordinanza 24.06.2024, n. 17342.

Dopo la riforma del diritto societario, l’estinzione della società di persone o di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese non comporta il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  • l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda della loro responsabilità in riferimento ai debiti sociali;
  • i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziaria o extragiudiziaria), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Ai fini processuali, invece, la giurisprudenza, relativa agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ha segnato 2 estremi orientamenti:

  • il più datato ha affermato l’ultrattività del mandato;

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