Antiriciclaggio
08 Novembre 2022
Con il D.M. 11.03.2022, n. 55 è stato adottato il regolamento che prevede le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi ai “Titolari effettivi” di società di capitali, enti dotati di personalità giuridica e trust.
Soggetti interessati dall’adempimento:
Riteniamo che l’obbligo della comunicazione del titolare effettivo coinvolga anche gli enti del Terzo settore. Si noti che, ai sensi dell’art. 22, c. 1-bis del CTS “l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10.02.2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RUNTS”.
In realtà, l’art. 21 D.Lgs. 231/2007 prevede che “le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000, comunicano…”. Tuttavia, dopo la istituzione del RUNTS è da ritenere che anche gli enti che hanno acquisito la personalità giuridica ex art. 22 del CTS abbiano l’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo, essendo dotate di riconoscimento giuridico;
Criteri per l’individuazione del “Titolare effettivo” – I criteri variano a seconda del soggetto e della situazione concreta. In particolare, i criteri sono dettati dall’art. 20 D.Lgs. 231/2007, il quale identifica essenzialmente 3 casistiche:
Di seguito, ci occuperemo degli adempimenti obbligatori per le persone giuridiche di diritto privato.
Per gli enti privati dotati di riconoscimento giuridico sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
Qualora l’applicazione di tali criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell’ente.
Il criterio residuale è quindi applicabile anche alle società di capitali, alle cooperative e alle persone giuridiche private qualora i criteri specifici non risultino concretizzabili.
Soggetti ai quali compete il materiale espletamento della comunicazione – L’art. 3 D.M. 55/2022 (anche tramite rimando all’art. 22 D.Lgs. 231/2007) individua i soggetti che dovranno materialmente procedere all’identificazione del titolare effettivo e all’espletamento della pratica di comunicazione (compiti che tendenzialmente competono agli amministratori della società o dell’ente). In particolare, per le persone giuridiche private (enti dotati di riconoscimento giuridico), l’espletamento della pratica competerà al fondatore (ove in vita), ovvero a coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione.
Modalità di comunicazione delle informazioni – Il “Registro dei titolati effettivi” si concretizza in una sezione autonoma / speciale del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio; la comunicazione delle informazioni andrà quindi fatta esclusivamente tramite i canali telematici che verranno messi a disposizione dalla Camera di Commercio.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000; ne consegue che la pratica dovrà essere firmata esclusivamente da colui che la presenta (non è consentito delegare la firma della dichiarazione a soggetti terzi quali i professionisti abilitati). Svolgendosi in via telematica è fatto obbligo di firma digitale.