Altre imposte indirette e altri tributi
17 Settembre 2024
L’atto costitutivo di servitù è soggetto a imposta di registro con aliquota 9%. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 2.09.2024, n. 23489.
L’atto costitutivo di servitù è soggetto a imposta di registro con aliquota 9% (e non 15% previsto per gli atti con i quali si grava un fondo agricolo con una servitù) sia se impressa un fondo agricolo, sia se si tratta di una servitù costituita su un fondo non destinato all’attività agricola. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 2.09.2024 n. 23489. La Suprema Corte ha ricordato che, in base all’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, ai fini dell’imposta di registro è applicabile l’aliquota seguente:
– 9% agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (c. 1);
– 15% in caso di trasferimento avente ad oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (c. 3).
Stante quanto sopra, considerato che, per sua stessa natura, la servitù non può essere oggetto di un trasferimento, secondo la Corte l’atto costitutivo della servitù deve essere collocato nell’alveo del citato c. 1; di conseguenza, l’aliquota del 9% è applicabile a prescindere dalla natura del fondo in cui la servitù viene impressa.