Imposte dirette
27 Giugno 2024
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 14.06.2024, n. 16631 è tornata a pronunciarsi in tema di società di comodo, con uno scrutinio che si ritiene travalichi l’originario fondamento causale pensato a giustificazione dello speciale regime fiscale.
Il caso ha riguardato una società il cui oggetto consiste nella realizzazione di costruzioni, la quale aveva addotto a giustificazione del mancato conseguimento del reddito minimo normativamente presunto la circostanza di non essere riuscita ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative occorrenti per poter avviare l’attività edificatoria su un determinato suolo e che a distanza di molti anni dall’acquisto del terreno non era stato concesso, per cui essa veniva considerata solo formalmente in vita.
L’esistenza dei vincoli edificatori erano noti alla società acquirente fin dalla data della stipula dell’atto di trasferimento, per cui il mancato avvio dell’attività edificatoria doveva ritenersi imputabile a una consapevole scelta imprenditoriale e inoltre nemmeno in corso di causa la società aveva dimostrato che il mancato raggiungimento della soglia minima di reddito presunta dal legislatore fosse dipeso da situazioni oggettive (così testualmente il giudice di Cassazione nei motivi della decisione).