IVA

15 Gennaio 2025

Regime in franchigia Iva sempre escluso con fatturato over 100.000

L’estensione, dal 2025, del regime di esenzione in franchigia per le operazioni cross border vale anche per i non forfetari, ma è legato a soglie molto limitate. L’appeal è più teorico che concreto, soprattutto per il commercio.

Dal 1.01.2025, per i piccoli operatori, ci sono 2 regimi in franchigia: quello domestico e quello transfrontaliero. Il regime speciale (niente rivalsa e niente detrazione) è stato infatti esteso (titolo V-ter D.P.R. 633/1972) anche alle operazioni rilevanti in altro Stato Membro (SM) e per quest’ultime risulta opzionabile anche da chi non è forfetario. In luogo della ordinaria disciplina, i piccoli operatori (SME) potrebbero quindi valutare di attivare l’esenzione transfrontaliera, in uno o più SM, realizzando operazioni territorialmente ivi rilevanti senza assoggettamento all’Iva locale.

Soggetto individuale e collettivo. In Italia nessun soggetto collettivo di altro SM, come i residenti per il forfetario ex L. 190/2014, potrà mai invocare il regime in franchigia (art. 70-quaterdecies D.P.R. 633/1972). Viceversa, tanto le persone fisiche (forfetarie e non) quanto i soggetti collettivi residenti (S.n.c., S.r.l., ecc.) potrebbero invece chiedere la franchigia transfrontaliera ma ciò dipende dalle regole adottate nell’altro SM e a pena, anche per i non forfetari, dell’indetraibilità dell’Iva, a monte, sugli acquisti relativi alle predette operazioni attive.

Ricerca dei requisiti. Per la franchigia transfrontaliera (cross border SMEs) diventa giocoforza necessario intercettare anche le regole del singolo SM (domestic SMEs) in cui, attraverso l’apposita Comunicazione preventiva (Provvedimento Ag. Entrate n. 460166/2024), si intende attivare l’esenzione. Ciò premesso può essere utile sintetizzare quello che sappiamo dalla direttiva comune (artt. 283 e 284) ovvero che:

– la direttiva esclude la franchigia per le cessioni (occasionali) di immobili e veicolo nuovi e gli Stati possono escludere altre operazioni;

– i singoli Stati membri non sono obbligati ad attivare, a livello domestico, il regime ma se lo prevedono per gli “indigeni” lo devono riconoscere, alle stesse condizioni, anche per le operazioni ivi effettuate da residenti in altro SM che ne facciano preventiva richiesta;

– nel singolo Stato membro le cessioni e prestazioni ivi rilevanti non possono superare la soglia ivi adottata (i.e.: 55.000 euro in AT, 25.000 euro in BE, 10.000 euro in EL, ecc.) e che, in ogni caso, non può essere superiore a 85.000 euro, ma potrebbe essere differenziata per settori di attività; a tal riguardo nella citata Comunicazione viene chiesto di attestare che il volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione non ha superato i volumi ivi previsti: nell’anno civile precedente; nel periodo dell’anno civile in corso fino al momento della trasmissione della Comunicazione; nel secondo anno civile precedente, ove previsto;

– il regime transfrontaliero è invocabile solo se il volume d’affari annuo nell’Unione Europea non ha superato la soglia (unica) di 100.000 euro: nell’anno civile precedente; nell’anno civile in corso fino al momento della Comunicazione.

Osservazioni. Tolto qualche soggetto già in regime forfetario o comunque per qualche piccolo prestatore che realizza servizi, diversi da quelli generali, territoriali in altro SM e che entro le limitate soglie specifiche potrebbe così evitare di doversi identificare oltre confine (oppure, per il B2C, aderire allo sportello OSS), sembra abbastanza evidente che, per chi effettua cessione di beni, l’appeal per il regime transfrontaliero non si spingerà oltre la, non semplice, esplorazione teorica. Pur tralasciando le soglie dei singoli Paesi, quella complessiva di 100.000 euro è infatti una soglia sufficientemente bassa per escludere l’assoluta maggioranza di chi vende.

Va infatti osservato che per “volume d’affari annuo dell’Unione Europea” si intende il valore totale delle cessioni e prestazioni, al netto dell’Iva e delle cessioni di beni ammortizzabili, effettuate nel territorio dell’Unione, Italia compresa, e che fra queste operazioni sono da considerare tanto le imponibili quanto le non imponibili (come esportazioni e cessioni intracomunitarie, anche assimilate) o esenti.

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