Imposte dirette

22 Febbraio 2025

Regime impatriati e permanenza all’estero: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in riferimento al periodo minimo di residenza all’estero per i lavoratori che rientrano in Italia per lavorare presso la stessa società del gruppo per cui hanno lavorato prima del trasferimento all'estero.

Il lavoratore, che rientra in Italia nel 2025 e lavora per la stessa società per la quale aveva lavorato in un periodo non immediatamente precedente al trasferimento all’estero, può beneficiare del regime degli impatriati di cui al D.Lgs. 209/2023 se rispetta il requisito minimo di residenza fuori dall’Italia di 6 periodi d’imposta. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 20.02.2025, n. 41.

Si rammenta che il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto un nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il rientro in Italia di lavoratori altamente qualificati. L’art. 5 del decreto prevede l’abbattimento del 50% del reddito complessivo, entro il limite di 600.000 euro annui per i contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la loro residenza in Italia.

La base imponibile è ulteriormente ridotta al 40% per i lavoratori che si trasferiscono in Italia con un figlio minore, ovvero in caso di nascita di un figlio o di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime in argomento (in tal caso il beneficio si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità).

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