IVA
17 Novembre 2022
Forfettari: tutte la novità dalla fatturazione elettronica alle fatture estere.
Dal 1.1.2024 è scattato l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica, anche per tutti i soggetti in regime forfettario.
Più in particolare, solo per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno 2021 avevano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica era entrato in vigore già dal 1.7.2022. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo è diventato operativo a decorrere dal 1.1.2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti.
Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia – con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni effettuate verso consumatori finali dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – devono essere elettroniche, ossia spedite tramite il sistema di interscambio (SdI).
Si ricorda, inoltre, che laddove, invece, la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel corso dell’anno per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo in capo al contribuente – ex forfettario divenuto istantaneamente ordinario – di emettere fattura elettronica con indicazione dell’Iva, opera già a partire dallo stesso anno del superamento.
Fermo quanto sopra, va osservato come l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere valutato in riferimento alla data di emissione del documento.
Per una fattura elettronica spedita tramite SdI, viene automaticamente ed inequivocabilmente attestata la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione” e si assume che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica corrisponda alla data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Per le operazioni effettuate nel 2023 (in caso di possibile emissione di fattura cartacea), se il cedente/prestatore:
La guida digitale che illustra tutti gli aspetti e le particolarità dei regimi forfetari. Aggiornata nel 2024 con le ultime novità legislative.
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, continuano, come nel precedente regime fiscale di vantaggio, a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non è evidenziata in fattura.
Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 30.10.1993, n. 331”.
Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti a iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat [c. 58, lett. b) L. 190/2014].
Con riguardo a tali operazioni, diversamente dal passato, le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972 [c. 58, lett. d) L. 190/2014].
Nel caso di prestazioni di servizio rese a un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue (o extra-Ue), deve essere emessa fattura senza addebito di imposta (art. 7-ter D.P.R. 633/1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E par. 4.1.2 e art. 1 c. 58 L. 23.12.2014, n. 190).
• Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> dovrà essere valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati. La Natura dell’operazione è N2.1 ed è applicata l’imposta di bollo di € 2 al superamento di € 77,47.
Effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfettario e alle suddette operazioni si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti D.P.R. 633/1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 del medesimo decreto [c. 58, lett. e) L. 190/2014].
Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento “codicedestinatario” dovrà essere valorizzato con “XXXXXXX”.
Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file XML predisposto per la comunicazione dei dati. Quando non si applica l’Iva occorre specificare la Natura dell’operazione tenendo conto della diversa tipologia di operazione sottostante.
La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.).
L’art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 331/1993 stabilisce che sotto la soglia di € 10.000 non si tratta di acquisto intracomunitario di beni. Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai € 10.000, l’Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfettario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite di € 10.000 l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfettario deve adempiere ai seguenti obblighi:
Nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie l’Iva è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il committente deve adempiere ai seguenti obblighi:
Nel caso di prestatore extraUe, il committente forfetario emette autofattura per assolvere l’Iva.
Il committente forfetario trasmette al SdI la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dei servizi ricevuti entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni IntraUe) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extraUe), indicando:
Si ricorda che alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del D.P.R. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (in sospensione d’imposta con lettera d’intento ex art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972).
In caso di importazione, l’IVA (indetraibile per il soggetto in regime forfettario) si paga direttamente alla dogana a fronte del rilascio della bolletta doganale.
Per le operazioni passive i contribuenti non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 e seguenti D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Il file XML della fattura, compilato per la comunicazione dei dati delle operazioni passive (cessioni o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati da SdI.
Relativamente ai campi da compilare ai fini della ricezione del file l’elemento “CodiceDestinatario” potrà essere valorizzato con:
Occorre indicare, inoltre, i seguenti tipo documento.
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file XML predisposto per la comunicazione dei dati entro il 15° giorno del mese successivo a quello: