Dall'analisi dei requisiti alle cause di esclusione, tutte le istruzioni per l'applicazione del regime fiscale agevolato per le partite Iva. Focus sulle nuove iniziative imprenditoriali nel 2024.
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Modalità di accesso
Accedono al regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno contemporaneamente:
rispettato il limite di fatturato per il regime forfettario, ovvero conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000;
sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Contribuenti in attività
Il regime forfetario è un regime naturale: coloro che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione vi accedono senza necessità di comunicazione preventiva (modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale).
Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati a inviare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.
Contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12); tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.
L’omessa indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 [art. 11, c. 1, lett. a) D. Lgs. 471/1997].
Comunicazione della sussistenza delle condizioni
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative deve essere fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Detta attestazione è effettuata barrando i campi 1 (requisiti per l’accesso al regime) e 2 (assenza della cause ostative) del rigo LM21 del modello Redditi PF.
Ricavi o compensi
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000, ma inferiori a € 100.000, comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo.Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso a partire dal momento stesso del superamento.
REGIME FORFETARIO DALLA A ALLA Z
La guida digitale che illustra tutti gli aspetti e le particolarità dei regimi forfetari.
Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che:
si avvalgono di regimi speciali Iva o di determinazione forfetaria del reddito;
non residenti in Italia;
effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili;
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (studi associati) o imprese familiari;
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione;
la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori;
nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 € (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Disapplicazione del regime forfetario
Opzione per il regime ordinario
I contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva nei modi ordinari.
L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente; deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare (compilando il quadro VO) successivamente alla scelta operata.
L’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Disapplicazione per legge
Il regime forfetario cessa generalmente di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione previste.
Il regime forfetario cessa dallo stesso periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi/compensi risulti superiore a € 100.000.
È previsto che, nel caso sia superato il limite dei ricavi o compensi (€ 100.000), l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Disapplicazione a seguito di accertamento
Sia il passaggio in giudicato dell’avviso di accertamento, che dimostri l’assenza di una delle condizioni di accesso, sia l’esistenza di una delle cause di esclusione determinano l’uscita dal regime forfetario dal periodo successivo a quello accertato.
Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione.
Pertanto, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2020 dovesse rendersi definitivo nel 2023, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2021.
Il regime forfettario è compatibile con un lavoro dipendente?
Il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, tuttavia i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000 (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) non possono avvalersi del regime forfettario.
Inoltre, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori.
Reddito e tassazione nel regime forfettario
Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 della legge n. 145/2018).
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Tabella coefficienti di redditività regime forfettario
Tipologia attività
Codice ATECO
Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande
10 – 11
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
46.1
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
54%
Costruzioni e attività immobiliari
41 – 42 – 43 – 68
86%
Intermediari del commercio
47.81
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
55 – 56
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
NOTA BENE – Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:
il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
se è proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Semplificazioni e adempimenti per il regime forfettario
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.
Semplificazioni ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfettario:
non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.
Dal 1.01.2024 la fatturazione elettronica sarà vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale, con l’unica eccezione dei medici e degli operatori sanitari per quanto riguarda le prestazioni che affluiscono al sistema tessera sanitaria (TS).
Restano, invece, soggetti agli obblighi di:
numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
certificazione dei corrispettivi;
integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione.
Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi
I contribuenti in regime forfettario:
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
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