IVA
19 Aprile 2024
Un soggetto forfetario che acquista o vende all’estero deve misurarsi con la disciplina stabilita nel proprio regime che sul tema occupa un intero comma.
È possibile che un soggetto in regime forfetario (art. 1, c. 58, L. 190/2014) si trovi a intrattenere rapporti con soggetti residenti in uno Stato estero europeo o extra-UE. In tal caso occorre porre particolare attenzione alla modalità di fatturazione che è appunto peculiare in tali rapporti.
Cessione di beni a soggetti Partita Iva UE – È equiparata a una cessione interna; pertanto, la fattura viene emessa senza Iva, non si dovranno compilare i modelli Intrastat e non è necessaria l’iscrizione al VIES. Occorre indicare, oltre alla dicitura tipica di chi opera nel regime forfetario, anche la seguente frase: “pertanto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 331/1993”.
Acquisti di beni da soggetti Partita Iva UE – Se l’acquirente forfetario non supera 10.000 euro di acquisti (nell’anno X-1 e nell’anno X), l’acquisto non è considerato comunitario. Il forfetario viene trattato come un consumatore finale privato: viene esposta l’Iva del cedente estero in fattura, non si devono compilare gli Intrastat, né essere iscritti al VIES