Amministrazione e bilancio

05 Dicembre 2024

Regime forfetario, imposta sostitutiva ridotta solo ab origine

La risposta all’interpello 22.11.2024, n. 226 ha finalmente risolto una diffusa problematica interpretativa che riguardava l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% per i contribuenti forfetari.

Nell’interpello n. 226/2024 ci si chiedeva se fosse consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta anche nel caso in cui il contribuente, pur rientrando nel quinquennio iniziale di attività, per il primo periodo d’imposta, avesse applicato un regime diverso da quello forfetario. Oppure, qualora fossero stati persi i requisiti per il forfetario e riacquisiti nel corso del quinquennio se, al rientro nel regime di vantaggio, fosse sempre applicabile l’aliquota ridotta.

Il caso di specie riguarda una contribuente che aveva iniziato un’attività di lavoro autonomo nell’anno n adottando la contabilità semplificata poiché, per detto anno, ricorreva una causa di esclusione per l’applicazione del regime forfetario. L’intenzione per il periodo d’imposta successivo (n+1) era quella di aderire al regime di vantaggio con l’applicazione dell’aliquota del 5% in quanto “l’attività di lavoro autonomo non si configura in nessun modo, come mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L’attività si configura come nuova attività, non avendo esercitato nei tre anni precedenti l’inizio di tale attività, alcuna attività professionale, ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”.

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