IVA
17 Febbraio 2023
Cosa prevale tra regime forfetario e meccanismo del reverse charge? Lato attivo e lato passivo.
Cosa fare quando un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve la fattura di un forfetario che svolge lavori edili o di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, per i quali ordinariamente si applicherebbe il reverse charge? E cosa fare invece quando è il contribuente forfetario a ricevere una fattura in reverse charge?
A queste domande ha dato risposta la circolare n. 14/E/2015 che, al paragrafo 7, ha proprio trattato il rapporto tra reverse charge e regime forfetario, richiamando anche la precedente circolare n. 31/E/2006 che trattava lo stesso rapporto, ma con riferimento al vecchio regime dei minimi in franchigia (ex art. 32-bis D.P.R. 633/1972).
Il contribuente in contabilità semplificata o ordinaria che riceve lavori edili o di pulizia o demolizioni o altri lavori che ordinariamente andrebbero in reverse charge e per i quali quindi si dovrebbe integrare l’Iva, emetterà fattura in franchigia da Iva se il prestatore è nel regime forfetario (L.190/2014); quindi, non si applicherà il regime di reverse charge e il committente non dovrà integrarla.
In altre parole, il regime forfetario prevale sul meccanismo del reverse charge; pertanto, il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che, in base al disposto normativo, per tali operazioni l’imposta non deve essere versata.
Di conseguenza, ipotizzando che un medico richieda la manutenzione del condizionatore del proprio ufficio ad un contribuente forfetario, quando riceverà da quest’ultimo fattura, non dovrà integrare l’Iva, con il conseguente versamento della stessa, emettendo il medico soltanto fatture in esenzione Iva ex art. 10 D.P.R. 633/1972.
Ponendosi invece nel caso opposto, ossia il contribuente forfetario che riceve una fattura in reverse charge, il forfetario committente dovrà assolvere l’Iva secondo il meccanismo del reverse charge e, quindi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 del mese successivo al pagamento.
Tuttavia, questo versamento dell’Iva non implicherà poi la necessità di predisporre una dichiarazione Iva da parte del forfetario, poiché è espressamente esonerato dall’obbligo di presentare tale dichiarazione, come si può leggere anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate: tali contribuenti non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva; tuttavia, hanno l’obbligo di: