Amministrazione e bilancio

21 Dicembre 2024

Regime forfetario: disamina delle cause ostative

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e in possesso di specifici requisiti previsti dalla norma di riferimento.

Il regime può essere applicato senza alcun limite temporale sia dai soggetti che già svolgono un’attività sia da coloro che ne intraprendono una nuova, beneficiando così di semplificazioni ai fini Iva e delle imposte sui redditi. La permanenza nello stesso non è ammessa qualora vengano meno i requisiti d’accesso, ovvero risulti integrata una delle cause ostative. Con l’avvicinarsi della fine del periodo d’imposta, è opportuno attuare le opportune valutazioni al fine di verificare se sia possibile accedere o continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

Requisiti per accesso al regime – Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario (ex art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) se in possesso di specifici requisiti e se non soddisfano le cause ostative all’accesso al regime stesso. Nello specifico, per poter accedere al regime forfetario, con riferimento all’anno precedente, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

– aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;

– avere sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

In caso di conseguimento di ricavi o compensi oltre 100.000 euro, il regime non è più applicabile dallo stesso anno in cui questa soglia viene superata; in questo caso, l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

Cause ostative – Oltre alla verifica dei requisiti d’accesso al regime forfetario, è necessario valutare l’eventuale sussistenza di una delle cause ostative previste all’art. 1, c. 57 L. 190/2014. Infatti, non possono applicare il regime forfetario:

a) i soggetti che operano secondo uno dei regimi speciali ai fini Iva, ovvero uno dei regimi forfetari di determinazione del reddito (allegato);

b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (allegato);

c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (allegato);

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (allegato);

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (allegato);

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex artt. 49 e 50 del Tuir) in misura eccedente l’importo di 30.000 euro (la verifica di questa soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) (allegato).

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso, ovvero si verifica taluna delle cause ostative appena elencate.

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